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COVID-19 ed inadempimento contrattuale

Aggiornamento: 15 gen 2021

Art. 3 D.L. 23/2/2020 n. 6 convertito in Legge n. 13/2020

Una norma superflua ed imprecisa.


In ambito contrattuale è noto che l'art. 1218 cod. civ. , norma di carattere generale a presidio della disciplina contrattuale, disegna il perimetro della responsabilità del debitore disponendo che "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

In estrema sintesi, colui che è obbligato nei confronti della controparte contrattuale deve adempiere esattamente la prestazione - così come pattuita e nei termini concordati - per non incorrere nella responsabilità contrattuale.

Responsabilità che, in ambito contrattuale, si presume (Cass. Civ. SS.UU n. 13533 del 2001), nel senso che è onere del debitore inadempiente, per spogliarsi di qualunque responsabilità nei confronti del creditore, provare che il proprio "inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

La prova, in sintesi, deve cadere sulla dimostrazione di qualsiasi fatto sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile, estraneo ed esterno alla sfera di controllo del debitore, che abbia impedito al debitore, normativamente e/o materialmente, di eseguire l'obbligazione (Tra tutte, Cass. Civ. 14919/18; Cass. Civ. 19512/19).

Tra le varie ipotesi di eventi estintivi dell'obbligazione, la giurisprudenza dedicata alla responsabilità contrattuale ha elaborato il cd. "factum principis" definito come quell'atto dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, direttamente idoneo ad incidere negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio (tra tutte, Cass. Civ. n. 11914/16).

Per l'effetto, qualora il debitore riesca a provare che l'inadempimento sia esclusivamente causato da un atto legislativo e/o regolamentare, non prevedibile, né evitabile dal debitore, l'obbligazione contrattuale si estingue senza addebito di responsabilità.

Orbene.

L'art. 3 D.L. 23/2/2020 n. 6 convertito in Legge n. 13/2020 dispone che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione e di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ".

In breve, il legislatore ha voluto specificare che qualsiasi inadempimento provocato dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (si badi bene: non dalla pandemia in sé ma solo dai Provvedimenti di contenimento della stessa), contenute nel "presente decreto", debba essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore è, dunque, quale fatto estintivo dell'obbligazione inadempiuta.

E' di tutta evidenza, per quanto sopra, la superfluità di tale norma che, a ben vedere, rischia di provocare non poca confusione.

Più precisamente, non s'intende la ragione per la quale il Legislatore, inserendo le parole "del presente decreto", abbia voluto delimitare le ipotesi di factum principis alle misure di contenimento del Decreto, escludendo, letteralmente, l'efficacia estintiva dei numerosi Provvedimenti regionali e comunali.

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