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(Covid 19) Sospensione degli sfratti: Profili di incostituzionalità.

Aggiornamento: 15 gen 2021

II D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha prorogato sino al 30 giugno 2021, con alcune marginali eccezioni, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2020, poi differita al 30 settembre 2020 e, ancora, al 31 dicembre 2020.


Tale decretazione d’urgenza suscita non pochi dubbi di illegittimità costituzionale.


Metto conto di ricordare che qualunque compressione dei diritti soggettivi costituzionalmente riconosciuti alla persona ed al cittadino può essere discrezionalmente disposta dal legislatore per garantire l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’art. 2 Cost., purché nel rispetto di criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia, nonché con salvezza del contenuto essenziale del diritto sacrificato (così sin da Corte Cost., sent. 16 ottobre 1990, n° 455).


Nella specie, esaminando il coacervo di “norme” più o meno abbozzate dal Governo, nessuna di tali regole di presidio risulta osservata, in spregio al diritto costituzionale vivente.


Più precisamente, è agevole osservare che l’interdizione delle esecuzioni, così come disciplinata dal legislatore nel Decreto Cura Italia e nelle successive novelle più o meno legislative, infatti:

1) non è proporzionata, perché investe indistintamente tutti i provvedimenti di sfratto per morosità e, dunque, anche quelli convalidati per inadempimenti di non scarsa importanza verificatisi in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza. Compresi, si badi bene, anche i provvedimenti di rilascio di beni indebitamente occupati in relazione ai quali problemi di incolpevole morosità non possono, neppure teoricamente, venire in rilievo.

2) non è ragionevole, perché sottopone allo stesso trattamento normativo situazioni estremamente diverse sotto i profili del bisogno e del merito.

3) non è efficace, perché non è accompagnata da alcun meccanismo, sovvenzionato dalla fiscalità generale, per consentire ai Comuni di reperire un alloggio per gli inquilini in situazioni di effettiva ed incolpevole indigenza. Ogni rischio è dunque caricato sul singolo privato.

4) non preserva il nucleo fondamentale dei diritti che sono stati limitati perché non riconosce alla parte processuali indennizzi per l’indebita protrazione dei tempi esecutivi e, soprattutto, non consente al proprietario di ottenere il rilascio neppure nell’ipotesi in cui vi sia un rischio serio, concreto e comprovato che la permanenza dell’inquilino all’interno dell’immobile possa arrecare un pregiudizio all’integrità del bene e, dunque, non possa essere più restituito in stato di corretta manutenzione.


L’attuale sospensione degli sfratti si traduce, in breve, in un provvedimento di carattere assistenziale senza copertura statale, bensì con aggravio sul privato proprietario. Una palese violazione delle regole costituzionali che governano il welfare state, secondo cui il costo dei diritti sociali, nella specie dell’abitazione della persona bisognosa, devono essere sostenuti dalla collettività e non dal singolo contribuente.

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